Il principio di minimizzazione dei dati fa parte dei principi in base ai quali si effettua il trattamento dei dati. Esso parte dall’idea che, salvo poche eccezioni, un titolare deve trattare solo i dati di cui ha realmente bisogno per raggiungere le finalità del trattamento.
Il principio di ‘minimizzazione’ si declina nei seguenti profili:
Adeguatezza dei dati, vale a dire proporzionalità rispetto alle finalità per la quale sono raccolti
Pertinenza dei dati rispetto alle finalità precedentemente definite
Limitazione dei trattamenti solo per il raggiungimento delle finalità.
Dunque i dati raccolti devono essere adeguati e pertinenti rispetto al fine che si intende perseguire, ed essi non possono essere raccolti in misura maggiore a quella necessaria. In sostanza si stabilisce l’obbligo di garantire che i dati personali siano limitati a quelli realmente necessari.
A questo proposito è da introdurre un altro principio, ovvero quello dell’esattezza dei dati. Infatti, nel Regolamento 679/2016 è specificato che i dati trattati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati. Il titolare deve, in questo senso, prendere tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente quelli che non sono più esatti.
L’art. 16 del Regolamento, sul diritto di rettifica, stabilisce chiaramente che “l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa”.
Per concludere, è necessario tenere a mente che i dati trattati dovranno essere solamente quelli utili a conseguire gli scopi definiti inizialmente. Essi dovranno inoltre essere fedeli alla realtà, ovvero essere esatti. Qualora l’interessato chiedesse il loro aggiornamento, il titolare dovrà prendersene carico entro un tempo ragionevole.
Autore:
Silvia Stefanelli
Silvia Stefanelli è avvocato cassazionista, fondatore e co-titolare dello Studio Legale Stefanelli&Stefanelli, specializzato in ambito di sanità ed appalti. Esperta di diritto sanitario, con particolare competenza in materia di organizzazione di servizi sanitari in ambito pubblico e privato, dispositivi medici, data protection e responsabilità medica. Si occupa ampiamente di sanità digitale.
Un principio che risulta molto potenziato nel Regolamento 679/2016, (seppur già presente nella dir 95/46/CEE) è quello della limitazione alla conservazione. Infatti finora i titolari del trattamento non si sono mai preoccupati eccessivamente del tempo di
Dopo il principio della liceità - di cui si è già parlato nel precedente blog - l’art. 5 del Rge 679/2016 sancisce l’applicazione del principio di correttezza. Questo termine può essere meglio compreso se si pensa al significato della parola fair in inglese, la quale si riferisce a